Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1954 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954. 58 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'aspettativa non puo' durare piu' di tre anni consecutivi, tranne che per prigionia di guerra, e cessa, normalmente, col cessare della causa che l'ha determinata.
tolto: Verificandosi una causa diversa da quella che determino' l'aspettativa, l'ufficiale puo' essere trasferito ad altra aspettativa, purche', complessivamente, non si ecceda il limite di tre anni, salvo il caso della prigionia di guerra.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 APRILE 1954, N. 113
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art18 · fonte del testo