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[1]L'ufficiale che sia affetto da esiti di lesioni riportate in servizio e per causa di servizio, comprese nelle tabelle n. 3 e n. 4 annesse alla presente legge, e conservi la capacita' ad adempiere le funzioni inerenti al proprio grado ed alla propria arma o corpo o servizio, accertata dal collegio medico legale, puo', a domanda, non essere dispensato dal servizio permanente e continuare a far parte del proprio ruolo.
[2]La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della comunicazione del giudizio definitivo dell'autorita' sanitaria.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954
