Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1954 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954. 87 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'ufficiale che sia affetto da esiti di lesioni riportate in servizio e per causa di servizio, comprese nelle tabelle n. 3 e n. 4 annesse alla presente legge, e conservi la capacita' ad adempiere le funzioni inerenti al proprio grado ed alla propria arma o corpo o servizio, accertata dal collegio medico legale, puo', a domanda, non essere dispensato dal servizio permanente e continuare a far parte del proprio ruolo.
tolto: La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della comunicazione del giudizio definitivo dell'autorita' sanitaria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 APRILE 1954, N. 113
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art35 · fonte del testo