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[1]L'ufficiale che dimostri di non possedere le qualita' (eccetto quelle fisiche per le quali si provvede a norma dell'articolo 32) che diano garanzia di un pieno adempimento dei suoi doveri deve essere preso in esame per l'eventuale cessazione dal servizio.

[2]L'attuazione del relativo provvedimento, da adottarsi con decreto Reale, e' subordinata alle seguenti condizioni:

  • a)alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, se si tratti di generali d'armata o di corpo d'armata;
  • b)alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta delle autorita' giudicatrici per l'avanzamento, se si tratti di generali di divisione o di brigata;
  • c)alla decisione del Ministro per la guerra, su proposta delle autorita' giudicatrici per l'avanzamento, per tutti gli altri ufficiali.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art36 · fonte del testo