Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1954 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954. 115 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'ufficiale che dimostri di non possedere le qualita' (eccetto quelle fisiche per le quali si provvede a norma dell'articolo 32) che diano garanzia di un pieno adempimento dei suoi doveri deve essere preso in esame per l'eventuale cessazione dal servizio.
tolto: L'attuazione del relativo provvedimento, da adottarsi con decreto Reale, e' subordinata alle seguenti condizioni:
tolto: a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, se si tratti di generali d'armata o di corpo d'armata;
tolto: b) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta delle autorita' giudicatrici per l'avanzamento, se si tratti di generali di divisione o di brigata;
tolto: c) alla decisione del Ministro per la guerra, su proposta delle autorita' giudicatrici per l'avanzamento, per tutti gli altri ufficiali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 APRILE 1954, N. 113
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art36 · fonte del testo