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[1]Il Consiglio dei Ministri per gli ufficiali indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 36 ed il Ministro per la guerra per i rimanenti ufficiali decidono anche se gli ufficiali stessi debbano essere collocati nella riserva od in congedo assoluto.

[2]L'ufficiale e' tolto dai ruoli e collocato nella riserva od in congedo assoluto entro un mese dalla data della lettera ministeriale di partecipazione della deliberazione o della decisione che lo riguarda.

[3]Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti ai pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

[4]All'ufficiale collocato nella riserva od in congedo assoluto ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 32.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art38 · fonte del testo