Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1954 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954. 132 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il Consiglio dei Ministri per gli ufficiali indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 36 ed il Ministro per la guerra per i rimanenti ufficiali decidono anche se gli ufficiali stessi debbano essere collocati nella riserva od in congedo assoluto.
tolto: L'ufficiale e' tolto dai ruoli e collocato nella riserva od in congedo assoluto entro un mese dalla data della lettera ministeriale di partecipazione della deliberazione o della decisione che lo riguarda.
tolto: Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti all'ufficiale gli interi assegni spettanti ai pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
tolto: All'ufficiale collocato nella riserva od in congedo assoluto ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 32.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 APRILE 1954, N. 113
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art38 · fonte del testo