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[1]L'ufficiale che deve cessare dal servizio per aver contravvenuto alle disposizioni di legge sul matrimonio degli ufficiali e' collocato nella riserva.
[2]La declaratoria, del tribunale supremo militare, a seguito della quale ha luogo la dispensa, non e' soggetta ad alcun gravame.
[3]All'ufficiale collocato nella riserva ai termini del presente articolo si applicano le disposizioni contenute nelle lettere a) b) e c) dell'articolo 32.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 8 giugno 1945
