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[1]L'ufficiale che deve cessare dal servizio per aver contravvenuto alle disposizioni di legge sul matrimonio degli ufficiali e' collocato nella riserva.
[2]La declaratoria, del tribunale supremo militare, a seguito della quale ha luogo la dispensa, non e' soggetta ad alcun gravame.
[3]All'ufficiale collocato nella riserva ai termini del presente articolo si applicano le disposizioni contenute nelle lettere a) b) e c) dell'articolo 32. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 225
4Il D.Lgs. Luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 225 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che e' sospesa l'applicazione dell'art. 40 durante l'attuale stato di guerra nei riguardi, rispettivamente, degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, che trovandosi in territorio occupato dal nemico, abbiano l'8 settembre 1913 o posteriormente, contratto matrimonio senza l'autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni.
Testo in vigore dal 8 giugno 1945 al 1 maggio 1954
