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[1]Gli ufficiali cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto quando raggiungono i seguenti limiti di eta':
[2]78 anni, se ufficiali generali di qualunque grado;
[3]70 anni, se ufficiali superiori;
[4]68 anni, se ufficiali inferiori.
[5]Il Ministro per la guerra ha facolta', in ogni caso, di collocare in congedo assoluto, per motivi disciplinari, previa inchiesta formale, o per motivi di salute, previ accertamenti sanitari, gli ufficiali suddetti prima del raggiungimento dei limiti di eta'.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954
