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[1]Gli ufficiali cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto quando raggiungono i seguenti limiti di eta':

[2]78 anni, se ufficiali generali di qualunque grado;

[3]70 anni, se ufficiali superiori;

[4]68 anni, se ufficiali inferiori.

[5]Il Ministro per la guerra ha facolta', in ogni caso, di collocare in congedo assoluto, per motivi disciplinari, previa inchiesta formale, o per motivi di salute, previ accertamenti sanitari, gli ufficiali suddetti prima del raggiungimento dei limiti di eta'.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art52 · fonte del testo