Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1954 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954. 77 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Gli ufficiali cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto quando raggiungono i seguenti limiti di eta':
tolto: 78 anni, se ufficiali generali di qualunque grado;
tolto: 70 anni, se ufficiali superiori;
tolto: 68 anni, se ufficiali inferiori.
tolto: Il Ministro per la guerra ha facolta', in ogni caso, di collocare in congedo assoluto, per motivi disciplinari, previa inchiesta formale, o per motivi di salute, previ accertamenti sanitari, gli ufficiali suddetti prima del raggiungimento dei limiti di eta'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 APRILE 1954, N. 113
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art52 · fonte del testo