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[1]Oltre che nei casi previsti dalle disposizioni speciali, possono essere ammessi a chiedere la reintegrazione gli ufficiali che siano incorsi nella perdita del grado per una delle cause indicate ai numeri 2° e 4° dell'articolo 58 quando le cause stesse siano venute a mancare; possono altresi' essere reintegrati nel grado e nel ruolo di provenienza, a domanda o di ufficio, gli ufficiali delle categorie in congedo cancellati dai ruoli ai sensi del n. 3, lettera a) del predetto articolo 58 quando cessino di appartenere ad altra forza armata.

[2]La reintegrazione e' concessa con decreto Reale.

[3]La reintegrazione nel grado degli ufficiali gia' in servizio permanente non implica la reinscrizione degli ufficiali stessi nei ruoli del servizio permanente.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art60 · fonte del testo