Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1954 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954. 117 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Oltre che nei casi previsti dalle disposizioni speciali, possono essere ammessi a chiedere la reintegrazione gli ufficiali che siano incorsi nella perdita del grado per una delle cause indicate ai numeri 2° e 4° dell'articolo 58 quando le cause stesse siano venute a mancare; possono altresi' essere reintegrati nel grado e nel ruolo di provenienza, a domanda o di ufficio, gli ufficiali delle categorie in congedo cancellati dai ruoli ai sensi del n. 3, lettera a) del predetto articolo 58 quando cessino di appartenere ad altra forza armata.
tolto: La reintegrazione e' concessa con decreto Reale.
tolto: La reintegrazione nel grado degli ufficiali gia' in servizio permanente non implica la reinscrizione degli ufficiali stessi nei ruoli del servizio permanente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 APRILE 1954, N. 113
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art60 · fonte del testo