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[1]L'autorita', che ha convocato il consiglio ne da' comunicazione scritta all'ufficiale che vi e' sottoposto. Trasmette, contemporaneamente, al presidente l'ordine di convocazione e gli atti dell'inchiesta numerati e descritti in un indice. Fra questi devono essere comprese le eventuali difese scritte dell'inquisito.

[2]L'ufficiale sottoposto a consiglio non e' ammesso a fare nuove istanze, ne' ad esibire o chiedere produzione di nuovi documenti, salva l'eccezione di cui all'art. 76.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art73 · fonte del testo