Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1954 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954. 68 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'autorita', che ha convocato il consiglio ne da' comunicazione scritta all'ufficiale che vi e' sottoposto. Trasmette, contemporaneamente, al presidente l'ordine di convocazione e gli atti dell'inchiesta numerati e descritti in un indice. Fra questi devono essere comprese le eventuali difese scritte dell'inquisito.
tolto: L'ufficiale sottoposto a consiglio non e' ammesso a fare nuove istanze, ne' ad esibire o chiedere produzione di nuovi documenti, salva l'eccezione di cui all'art. 76.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 APRILE 1954, N. 113
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art73 · fonte del testo