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[1]In tempo di guerra e' sospesa l'applicazione degli articoli 31, 36, 39 e 40 della presente legge.
[2]E' data pero' al Governo la facolta' di collocare nella riserva gli ufficiali nei casi in cui essi si trovino nelle condizioni di cui agli articoli citati nel comma precedente.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 8 luglio 1941
