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[1]((In tempo di guerra e' sospesa l'applicazione degli articoli 31, 36, 39 e 40 della presente legge.
[2]E' data pero' al Governo la facolta' di collocare nella riserva gli ufficiali nei casi in cui essi si trovino nelle condizioni di cui agli articoli citati nel comma precedente.
[3]In tempo di guerra e' altresi' sospesa, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 12 della presente legge e il termine di sei mesi ivi previsto decorre dal giorno della cessazione dello stato di guerra)).
Testo in vigore dal 8 luglio 1941 al 1 maggio 1954
