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[1]((In tempo di guerra e' sospesa l'applicazione degli articoli 31, 36, 39 e 40 della presente legge.

[2]E' data pero' al Governo la facolta' di collocare nella riserva gli ufficiali nei casi in cui essi si trovino nelle condizioni di cui agli articoli citati nel comma precedente.

[3]In tempo di guerra e' altresi' sospesa, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 12 della presente legge e il termine di sei mesi ivi previsto decorre dal giorno della cessazione dello stato di guerra)).

Testo in vigore dal 8 luglio 1941 al 1 maggio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 luglio 1941

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 8 luglio 1941. 33 parole aggiunte.

aggiunto: In tempo di guerra e' altresi' sospesa, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 12 della presente legge e il termine di sei mesi ivi previsto decorre dal giorno della cessazione dello stato di guerra.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art95 · fonte del testo