Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 1954

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1943 al 1 maggio 1954. 156 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: In tempo di guerra l'ufficiale di complemento che abbia dimostrato di non adempiere pienamente ai suoi doveri, puo' incorrere nella perdita del grado per dimissioni di autorita' su decisione del Ministro per la guerra in seguito a proposta delle autorita' gerarchiche.

tolto: L'ufficiale, cosi dimesso, e' trasferito nella categoria dei sottufficiali con il grado di sergente e, qualora abbia obblighi di servizio militare, e' senz'altro inviato a reparti mobilitati.

tolto: Dopo un periodo di un anno trascorso, col grado di sergente, nei reparti mobilitati a contatto col nemico, il Militare puo' essere reintegrato nel grado di sottotenente, su decisione del Ministro per la guerra in seguito a proposta delle autorita' gerarchiche.

tolto: L'ufficiale reintegrato a norma del comma precedente assume nel grado di sottotenente l'anzianita' originariamente attribuitagli all'atto della nomina a tale grado, ma non puo' conseguire successivi avanzamenti, fino al grado dal quale venne dimesso, se non abbia prima prestato, in ciascun grado, sei mesi di effettivo servizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 APRILE 1954, N. 113

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art97bis · fonte del testo