Art. 97-bis
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[1]((In tempo di guerra l'ufficiale di complemento che abbia dimostrato di non adempiere pienamente ai suoi doveri, puo' incorrere nella perdita del grado per dimissioni di autorita' su decisione del Ministro per la guerra in seguito a proposta delle autorita' gerarchiche.
[2]L'ufficiale, cosi dimesso, e' trasferito nella categoria dei sottufficiali con il grado di sergente e, qualora abbia obblighi di servizio militare, e' senz'altro inviato a reparti mobilitati.
[3]Dopo un periodo di un anno trascorso, col grado di sergente, nei reparti mobilitati a contatto col nemico, il Militare puo' essere reintegrato nel grado di sottotenente, su decisione del Ministro per la guerra in seguito a proposta delle autorita' gerarchiche.
[4]L'ufficiale reintegrato a norma del comma precedente assume nel grado di sottotenente l'anzianita' originariamente attribuitagli all'atto della nomina a tale grado, ma non puo' conseguire successivi avanzamenti, fino al grado dal quale venne dimesso, se non abbia prima prestato, in ciascun grado, sei mesi di effettivo servizio)). 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 9 maggio 1941, n. 602, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1943, n. 181, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che il presente articolo ha effetto dall' 11 giugno 1940.
Testo in vigore dal 14 aprile 1943 al 1 maggio 1954
