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La durata massima di permanenza nella ausiliaria e' di otto anni. Per gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale la permanenza massima nell'ausiliaria e' di dodici anni. Per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi e per gli ufficiali del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica la permanenza massima e' di quattro anni. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria. Al termine del periodo indicato nel precedente comma l'ufficiale e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'eta' e della idoneita'. Salvo il disposto dell'art. 51, l'ufficiale in ausiliaria puo' essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari. L'ufficiale in ausiliaria puo' altresi' essere collocato nella riserva o in congedo assoluto, prima dello scadere del periodo prescritto, per motivi professionali, previo parere della commissione o dell'autorita' competente ad esprimere il giudizio sull'avanzamento.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 15 giugno 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art56 · fonte del testo