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((La durata massima di permanenza nell'ausiliaria e' di cinque anni. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria)). 13 Al termine del periodo indicato nel precedente comma l'ufficiale e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'eta' e della idoneita'. Salvo il disposto dell'art. 51, l'ufficiale in ausiliaria puo' essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari. L'ufficiale in ausiliaria puo' altresi' essere collocato nella riserva o in congedo assoluto, prima dello scadere del periodo prescritto, per motivi professionali, previo parere della commissione o dell'autorita' competente ad esprimere il giudizio sull'avanzamento.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 maggio 1986, n. 224

13

La L. 19 maggio 1986, n. 224 ha disposto (con l'art. 44, comma 2) che le presenti modifiche "hanno decorrenza dal 1 gennaio 1985 e si applicano solo agli ufficiali collocati in ausiliaria dopo detta data e, a domanda, agli ufficiali gia' in ausiliaria che, al 1 gennaio 1985, abbiano maturato una permanenza in ausiliaria inferiore a cinque anni. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Testo in vigore dal 15 giugno 1986 al 29 dicembre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 giugno 1986

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1954 al 15 giugno 1986. 42 parole tolte, 1 parola aggiunta.

La durata massima di permanenza tolto: nella ausiliaria e' di otto anni. Per gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale la permanenza massima nell'ausiliaria e' di tolto: dodici anni. Per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi e per gli ufficiali del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica la permanenza massima e' di quattro aggiunto: cinque anni. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria. Al termine …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 19 maggio 1986, n. 224

    La L. 19 maggio 1986, n. 224 ha disposto (con l'art. 44, comma 2) che le presenti modifiche "hanno decorrenza dal 1 gennaio 1985 e si applicano solo agli ufficiali collocati in ausiliaria dopo detta data e, a domanda, agli ufficiali gia' in ausiliaria che, al 1 gennaio 1985, abbiano maturato una permanenza in ausiliaria inferiore a cinque anni. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art56 · fonte del testo