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((La durata massima di permanenza nell'ausiliaria e' di cinque anni. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria)). 13 Al termine del periodo indicato nel precedente comma l'ufficiale e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'eta' e della idoneita'. Salvo il disposto dell'art. 51, l'ufficiale in ausiliaria puo' essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari. L'ufficiale in ausiliaria puo' altresi' essere collocato nella riserva o in congedo assoluto, prima dello scadere del periodo prescritto, per motivi professionali, previo parere della commissione o dell'autorita' competente ad esprimere il giudizio sull'avanzamento.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 maggio 1986, n. 224
13La L. 19 maggio 1986, n. 224 ha disposto (con l'art. 44, comma 2) che le presenti modifiche "hanno decorrenza dal 1 gennaio 1985 e si applicano solo agli ufficiali collocati in ausiliaria dopo detta data e, a domanda, agli ufficiali gia' in ausiliaria che, al 1 gennaio 1985, abbiano maturato una permanenza in ausiliaria inferiore a cinque anni. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."
Testo in vigore dal 15 giugno 1986 al 29 dicembre 1990
