Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1990 al 9 ottobre 2010. 135 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Con decorrenza dal 30 dicembre 1989, la durata massima di permanenza nell'ausiliaria e' di otto anni. Tale nuova durata e' determinata a favore degli ufficiali che si trovino in detta posizione alla data del 30 dicembre 1989 o in data successiva. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausialiaria. Al termine del periodo indicato nel precedente comma l'ufficiale e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'eta' e della idoneita'. Salvo il disposto dell'art. 51, l'ufficiale in ausiliaria puo' essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari. L'ufficiale in ausiliaria puo' altresi' essere collocato nella riserva o in congedo assoluto, prima dello scadere del periodo prescritto, per motivi professionali, previo parere della commissione o dell'autorita' competente ad esprimere il giudizio sull'avanzamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art56 · fonte del testo