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Non possono far parte del Consiglio di disciplina:
- a)gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;
- b)il Capo di stato maggiore della Difesa, i capi e i sottocapi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, gli ufficiali generali o ammiragli addetti allo stato maggiore della Difesa, agli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
- c)gli ufficiali addetti alla Presidenza della. Repubblica;
- d)gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa in qualita' di segretario generale, direttore generale, capo di gabinetto, e gli ufficiali addetti al gabinetto del Ministro o alle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato o alle dirette dipendenze dei segretari generali;
- e)gli ufficiali frequentatori dei corsi presso gli istituti militari;
- f)i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado incluso;
- g)l'offeso o il danneggiato ed i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;
- h)l'ufficiale che abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che per ufficio abbia dato parere in merito o che per ufficio tratti questioni inerenti allo stato, all'avanzamento e alla disciplina del personale;
- i)gli ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o consiglio di disciplina per lo stesso fatto ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;
- l)l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o al procedimento disciplinare.
Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010
