Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010. 247 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Non possono far parte del Consiglio di disciplina:
tolto: a) gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;
tolto: b) il Capo di stato maggiore della Difesa, i capi e i sottocapi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, gli ufficiali generali o ammiragli addetti allo stato maggiore della Difesa, agli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
tolto: c) gli ufficiali addetti alla Presidenza della. Repubblica;
tolto: d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa in qualita' di segretario generale, direttore generale, capo di gabinetto, e gli ufficiali addetti al gabinetto del Ministro o alle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato o alle dirette dipendenze dei segretari generali;
tolto: e) gli ufficiali frequentatori dei corsi presso gli istituti militari;
tolto: f) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado incluso;
tolto: g) l'offeso o il danneggiato ed i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;
tolto: h) l'ufficiale che abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che per ufficio abbia dato parere in merito o che per ufficio tratti questioni inerenti allo stato, all'avanzamento e alla disciplina del personale;
tolto: i) gli ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o consiglio di disciplina per lo stesso fatto ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;
tolto: l) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o al procedimento disciplinare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art83 · fonte del testo