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Il sottufficiale che nei gradi di aiutante di battaglia, di maresciallo dei tre gradi e di capo di 1ª, 2ª e 3ª casse raggiunge l'eta' indicata nella tabella A annessa alla presente legge e' trasferito, ove ne faccia domanda e ne sia riconosciuto meritevole, in un ruolo speciale continuando a rimanere in servizio permanente nello stesso grado rivestito alla data del trasferimento. L'organico del ruolo speciale per mansioni di ufficio, finche' non siano determinati i nuovi organici dei sottufficiali delle Forze armate, e' stabilito annualmente per ciascuna di esse, e separatamente per l'Arma dei carabinieri, dal Ministro per la difesa. Di un numero corrispondente alla consistenza del predetto organico saranno ridotti gli organici dei sottufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica e, per la Marina, il numero complessivo dei sergenti e dei militari raffermati. 4 Qualora nell'organico del ruolo speciale non esista la vacanza occorrente, la vacanza e' formata facendo cessare dal servizio permanente il sottufficiale del predetto ruolo piu' anziano di eta' e, a parita' di eta', colui che abbia maggiore anzianita' di servizio da sottufficiale. Il sottufficiale del ruolo speciale e' impiegato in mansioni di ufficio; egli deve possedere la idoneita' fisica occorrente per tale impiego. In tempo di guerra o per eccezionali esigenze, il sottufficiale del ruolo speciale che sia riconosciuto fisicamente idoneo al servizio incondizionato puo' essere impiegato anche nelle altre mansioni proprie del suo grado nel ruolo di provenienza.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 maggio 1965, n. 497

4

con decorrenza dal 1 agosto 1964

La L. 14 maggio 1965, n. 497 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che a decorrere dal 1 agosto 1964 "e' abrogato il secondo comma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, nella parte concernente l'Arma dei carabinieri."

Testo in vigore dal 15 giugno 1965 al 7 giugno 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 giugno 1965

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1964 al 15 giugno 1965.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 maggio 1965, n. 497

    La L. 14 maggio 1965, n. 497 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che a decorrere dal 1 agosto 1964 "e' abrogato il secondo comma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, nella parte concernente l'Arma dei carabinieri."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art24 · fonte del testo