Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È privo di giustificazione il trattamento differenziato in materia di pensione operato nei confronti di persone appartenenti alle stesse forze armate - nella specie, ufficiali e sottufficiali dei carabinieri - "non avendo la differenza di grado alcuna rilevanza rispetto agli anni di servizio necessari per conseguire il diritto a pensione". Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 3 Cost. - gli artt. 28, 29, comma terzo, 33, comma quarto, 34, 35, comma secondo, e 60 della legge 31 luglio 1954 n. 599 (abrogati ma tuttora applicabili nel caso del giudizio 'a quò, concernente diritti quesiti), nella parte in cui non prevedevano che i sottufficiali dei carabinieri, collocati in congedo per perdita del grado, potessero conseguire la pensione al compimento di quindici anni di servizio. - S.nn. 347/1989, 154/1987, 236/1985, 255/1982, 144/1971.
Art. 28 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 29 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 33 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 34 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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4 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1989 al 9 ottobre 2010. 176 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il sottufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato l'idoneita' fisica allo scadere dei periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneita'. Se trattisi di infermita' provenienti da cause di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. Se trattisi di infermita' non proveniente da causa di servizio al sottufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'art. 28, a seconda della durata del servizio. Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art29 · fonte del testo