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Il sottufficiale che ha compiuto venti anni di servizio effettivo puo', a domanda, cessare dal servizio permanente per anzianita' di servizio, con diritto al normale trattamento di quiescenza. Il sottufficiale che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto puo' egualmente cessare; a domanda, dal servizio e consegue l'indennita' per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione. Il Ministro ha facolta' di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio. Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente a domanda e' collocato nella riserva o nel complemento, a seconda che si trovi nelle condizioni di cui al primo o al secondo comma del presente articolo. L'applicazione del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra. 9
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
9La Corte Costituzionale con sentenza 12-20 dicembre 1989, n. 557 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1989, n. 52) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 28, 29, terzo comma, 33, quarto comma, 34, 35, secondo comma e 60 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'esercito della marina e dell'aeronautica) nella parte in cui non prevedevano che i sottufficiali dei carabinieri, collocati in congedo per perdita del grado, potessero conseguire la pensione al compimento di quindici anni di servizio."
Testo in vigore dal 28 dicembre 1989 al 9 ottobre 2010
