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Il sottufficiale che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali cessa dal servizio permanente. Al sottufficiale che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a) b) e c) dell'articolo 28. Il sottufficiale e' collocato nella riserva se abbia raggiunto i limiti di servizio previsti dalla lettera b) dello stesso articolo 28; altrimenti e' collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento. 9 L'applicazione del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
9La Corte Costituzionale con sentenza 12-20 dicembre 1989, n. 557 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1989, n. 52) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 28, 29, terzo comma, 33, quarto comma, 34, 35, secondo comma e 60 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'esercito della marina e dell'aeronautica) nella parte in cui non prevedevano che i sottufficiali dei carabinieri, collocati in congedo per perdita del grado, potessero conseguire la pensione al compimento di quindici anni di servizio."
Testo in vigore dal 28 dicembre 1989 al 12 settembre 2003
