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Il sottufficiale puo' cessare dalla ferma volontaria o dalla rafferma anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:

  • a)infermita', quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattisi di non idoneita' temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma e' disposta qualora il sottufficiale non abbia riacquistato l'idoneita' fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli;
  • b)inettitudine a disimpegnare le attribuzioni del grado, scarso rendimento, ovvero cattiva condotta in servizio o in privato;
  • c)motivi disciplinari, sempre che i fatti non siano di tale gravita' da importare il deferimento a Commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado;
  • d)condanna penale per la quale il sottufficiale deve espiare una pena restrittiva della liberta' personale;
  • e)domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda puo' non essere accolta per ragioni di servizio;
  • f)inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali;
  • g)applicazione delle disposizioni di legge sull'avanzamento;
  • h)nomina all'impiego civile;
  • i)perdita del grado. La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per le cause di cui alla lettera b) e' disposta previo parere delle Commissioni o autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento. La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per la causa di cui alla lettera c) e' disposta previa inchiesta formale.

Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 12 settembre 2003

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 532/1987

    Questione inammissibile
    17 dicembre 1987

    Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 60 e 61 legge 31 luglio 1954, n. 599 e dell'art. 40 n. 7 lett. a), legge 26 luglio 1961 n. 709 sollevate dal Consiglio di Stato e dal T.A.R. per il Piemonte, con le ordinanze rispettivamente del 2 luglio 1985 e del 5 febbraio 1986, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione. Così…

    Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 60 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 61 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art40 · fonte del testo