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Il sottufficiale puo' cessare dalla ferma volontaria o dalla rafferma anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:
- a)infermita', quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattisi di non idoneita' temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma e' disposta qualora il sottufficiale non abbia riacquistato l'idoneita' fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli;
- b)inettitudine a disimpegnare le attribuzioni del grado, scarso rendimento, ovvero cattiva condotta in servizio o in privato;
- c)motivi disciplinari, sempre che i fatti non siano di tale gravita' da importare il deferimento a Commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado;
- d)condanna penale per la quale il sottufficiale deve espiare una pena restrittiva della liberta' personale;
- e)domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda puo' non essere accolta per ragioni di servizio;
- f)inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali;
- g)applicazione delle disposizioni di legge sull'avanzamento;
- h)nomina all'impiego civile;
- i)perdita del grado. La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per le cause di cui alla lettera b) e' disposta previo parere delle Commissioni o autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento. La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per la causa di cui alla lettera c) e' disposta previa inchiesta formale.
Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 12 settembre 2003
