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Il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente o dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste, rispettivamente, dall'art. 26, lettere c), d), e) e dall'art. 40, lettere b), e), d), e), f), non puo' fare domanda di impiego civile. Perde titolo a conseguire l'impiego civile il sottufficiale che abbia acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianita' di servizio, che abbia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma precedente o comunque da piu' di cinque anni o che sia incorso nella perdita del grado.

Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art58 · fonte del testo