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Le sanzioni disciplinari di stato sono:

  • a)la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 21;
  • b)la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari, di cui all'articolo 40, lettera c);
  • c)la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado, prevista dall'articolo 48;
  • d)la perdita del grado per rimozione, di cui al primo comma, numero 6, dell'articolo 60.

Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art63 · fonte del testo