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Le sanzioni disciplinari di stato sono:
- a)la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 21;
- b)la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari, di cui all'articolo 40, lettera c);
- c)la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado, prevista dall'articolo 48;
- d)la perdita del grado per rimozione, di cui al primo comma, numero 6, dell'articolo 60.
Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010
