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Non possono far parte della Commissione di disciplina:

  • a)i superiori gerarchici alle cui dipendenze il sottufficiale prestava servizio allorche' commise i fatti che determinarono il procedimento disciplinare, o alle cui dipendenze il giudicando si trovi alla data di convocazione della Commissione di disciplina;
  • b)l'ufficiale che abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che per ufficio abbia dato parere in merito o che per ufficio tratti questioni inerenti alla disciplina dei sottufficiali;
  • c)l'ufficiale che in qualsiasi modo abbia avuto parte in un precedente giudizio penale o Commissione di disciplina per lo stesso fatto, ovvero sia stato sentito come testimone nella questione disciplinare di cui si tratti;
  • d)i parenti e gli affini tra loro, sino al terzo grado incluso;
  • e)l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;
  • f)gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica, al gabinetto del Ministro, alle segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato per la Difesa, e gli ufficiali alle dirette dipendenze dei Segretari generali;
  • g)gli ufficiali frequentatori dei corsi presso gli Istituti militari;
  • h)l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare.

Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art70 · fonte del testo