Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010. 202 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Non possono far parte della Commissione di disciplina:
tolto: a) i superiori gerarchici alle cui dipendenze il sottufficiale prestava servizio allorche' commise i fatti che determinarono il procedimento disciplinare, o alle cui dipendenze il giudicando si trovi alla data di convocazione della Commissione di disciplina;
tolto: b) l'ufficiale che abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che per ufficio abbia dato parere in merito o che per ufficio tratti questioni inerenti alla disciplina dei sottufficiali;
tolto: c) l'ufficiale che in qualsiasi modo abbia avuto parte in un precedente giudizio penale o Commissione di disciplina per lo stesso fatto, ovvero sia stato sentito come testimone nella questione disciplinare di cui si tratti;
tolto: d) i parenti e gli affini tra loro, sino al terzo grado incluso;
tolto: e) l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;
tolto: f) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica, al gabinetto del Ministro, alle segreterie particolari del Ministro e dei Sottosegretari di Stato per la Difesa, e gli ufficiali alle dirette dipendenze dei Segretari generali;
tolto: g) gli ufficiali frequentatori dei corsi presso gli Istituti militari;
tolto: h) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art70 · fonte del testo