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Ai sensi dell'art. 7, n. 1, del Testo unico, approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e' stabilito, per l'esercizio finanziario 1950-51, in L. 6.000.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.

Testo in vigore dal 19 agosto 1950 al 15 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;602~art12 · fonte del testo