Ai sensi dell'art. 2 della legge 18 giugno 1908, n. 286 il contributo dello Stato a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma di cui allo art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321 e' elevato a lire 27.155.890 delle quali lire 26.185.890 da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, a termini dell'art. 3 della citata legge 18 giugno 1908, n. 286, per l'ammortamento del mutuo di lire 400.000.000 concesso al Pio Istituto per la costruzione del nuovo ospedale di San Giovanni in Roma.

Testo vigente dal 29 agosto 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-08-08;770~art21 · fonte del testo