Ai sensi dell'arti 13 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, concernenti disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali, il limite massimo della garanzia statale all'assicurazione dei crediti predetti e' fissato, per l'esercizio 1955-56, in lire 50 miliardi.

Testo vigente dal 29 agosto 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-08-08;770~art22 · fonte del testo