Ai sensi dell'art. 2 della, legge 18 giugno 1908, n. 286, il contributo dello Stato a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riunioni di Roma di cui all'art. 3 della legge S luglio 1903, n. 321, e' elevato, a decorrere dall'esercizio 1956-57, a lire 27.155.890 delle quali lire 26.185.89 da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, a termini dell'art. 3 della citata legge 18 giugno 1908, n. 281, per l'ammortamento del mutuo di lire 400.0000.0 concesso al Pio Istituto per la costruzione del nuovo ospedale di S. Giovanni in Roma. L'art. 21 della legge 8 agosto 1955, n. 770 e' abrogato.
Testo vigente dal 28 luglio 1956
