Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1963-64 in dipendenza di speciali disposizioni legislative restano stabilite nell'imposta degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Testo vigente dal 14 settembre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-08-21;1197~art6 · fonte su Normattiva