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[1]I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319, sono stabiliti per l'esercizio finanziario 1939-40 come dall'elenco annesso alla presente legge.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1939-XVII

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - DI REVEL

[6]Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Testo in vigore dal 24 giugno 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;850~art2 · fonte del testo