Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1948-49, le seguenti spese:

  • 1)L. 25.000.000 quale contributo del Governo italiano a favore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura;
  • 2)L. 20.000.000 per l'invio di delegati italiani alle riunioni dell'Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.);
  • 3)L. 30.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso sedi diplomatiche e consolari all'estero;
  • 4)L. 8.000.000 per riparazioni straordinarie di danni agli edifici demaniali ad uso scuole e per lavori di completamento ed adattamento a stabili demaniali:
  • 5)L. 60.000.000 per il rimpatrio all'estero degli impiegati locali che si sono trovati in Italia per effetto delle contingenze belliche.

Testo vigente dal 31 ottobre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-10-26;1256~art3 · fonte del testo