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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a trasportare dai capitoli nn. 63, 64, 378, 379, 380 e 382 ai capitoli nn. 1, 2, 19, 20 e da 74 a 79 le somme corrispondenti agli stipendi, assegni e indennita' dei funzionari del R. Ispettorato generale delle strade ferrate, i quali, non trovando collocamento nell'Amministrazione delle ferrovie di Stato con l'unificazione di cui all'art. 22 della legge 22 aprile 1905, n. 137, saranno inscritti nei ruoli dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del corpo Reale del genio civile, nei limiti della spesa gia' inscritta in bilancio e delle esigenze dei servizi che saranno riordinati, restando soppresso il R. Ispettorato generale delle strade ferrate.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 25 giugno 1905.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Carcano.

[6]Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 28 giugno 1905 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1905-06-25;270~art2 · fonte del testo

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