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Il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie, del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Testo in vigore dal 18 aprile 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-03-24;316~art1 · fonte del testo