Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1932 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933, allegato allo stato di previsione predetto.

[2]Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste e per le maggiori spese di personale e di carattere generale, i prelevamenti dal fondo di riserva per opere straordinarie, nonche' la iscrizione delle somme prelevate ai capitoli del bilancio dell'Azienda sopraindicata, saranno autorizzati con decreti Reali, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze.

[3]Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente col consuntivo dell'Azienda stessa.

Testo in vigore dal 18 aprile 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-03-24;316~art4 · fonte del testo