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E' autorizzata la spesa di L. 70.000.000 per provvedere al completamento delle opere straordinarie a pagamento non differito.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 18 gennaio 1937, n. 30 convertito senza modificazioni dalla L. 3 aprile 1937, n. 519 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che " E' aumentata di L. 12.000.000 la spesa autorizzata con l'art. 4 della legge 20 aprile 1936, n. 756, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1936-37, per provvedere al completamento delle opere straordinarie a pagamento non differito".
Testo in vigore dal 2 febbraio 1937 al 16 dicembre 2009
