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E' autorizzata la spesa di L. 70.000.000 per provvedere al completamento delle opere straordinarie a pagamento non differito.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il Regio D.L. 18 gennaio 1937, n. 30 convertito senza modificazioni dalla L. 3 aprile 1937, n. 519 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che " E' aumentata di L. 12.000.000 la spesa autorizzata con l'art. 4 della legge 20 aprile 1936, n. 756, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1936-37, per provvedere al completamento delle opere straordinarie a pagamento non differito".

Testo in vigore dal 2 febbraio 1937 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 febbraio 1937

Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 1936 al 2 febbraio 1937.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 18 gennaio 1937, n. 30 convertito senza modificazioni dalla L. 3 aprile 1937, n. 519 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che " E' aumentata di L. 12.000.000 la spesa autorizzata con l'art. 4 della legge 20 aprile 1936, n. 756, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1936-37, per provvedere al completamento delle opere straordinarie a pagamento non differito".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1936-04-20;756~art4 · fonte del testo