Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1936
Confronto con la versione in vigore dal 30 ottobre 1936 al 16 dicembre 2009. 89 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: E' autorizzato la spesa diL. 50.000.000 per provvedere alle riparazioni e sistemazioni delle opere esistenti, nonche' agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi speciali.
tolto: E', a tal fine, prorogata al 30 giugno 1937 il termine di cui all'articolo 3, comma 2° della legge 29 aprile 1935, n. 603, per quanto concerne i concorsi o sussidi in unica soluzione per opere igieniche e sanitarie.
tolto: E' autorizzata, altresi', la spesa di L. 5.000.000 per le necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1936-04-20;756~art3 · fonte del testo