E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1948-49 la spesa di L. 20.500.000.000 per provvedere, a cura ed a carico dello Stato, alle riparazioni, alle sistemazioni ed al completamento di opere pubbliche di carattere straordinario a pagamento non differito. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1948-49 la spesa di L. 600.000.000 per il recupero, la sistemazione e la rinnovazione dei mezzi effossori e per le escavazioni marittime anche nell'interesse di enti e di privati. E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1948-49 la spesa di L. 200.000.000 per la liquidazione, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1030, della gestione delle opere pubbliche gia' eseguite in Albania. E' altresi' autorizzata per l'esercizio finanziario 1948-1949 la spesa di L. 280.000.000 per le necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833.

Testo vigente dal 31 ottobre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-10-30;1265~art5 · fonte del testo