Per l'esercizio finanziario 1949-50 sono autorizzate:

  • 1)la spesa di lire 18.150.000.00,0 per provvedere, a cura e a carico dello Stato e con pagamenti non differiti, alle riparazioni, alle, sistemazioni ed al completamento di opere pubbliche esistenti di carattere straordinario;
  • 2)la spesa di lire 600.000.000 per il recupero, la sistemazione, e la Rinnovazione dei mezzi effossori e per le escavazioni marittime;
  • 3)la spesa di lire 640.000.000 per le necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Testo vigente dal 31 ottobre 1949

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-10-31;785~art2 · fonte del testo