E' autorizzata la spesa di lire venti miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di Istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di assistenza. La suddetta somma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-1949.

Testo vigente dal 13 gennaio 1949

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urn:nir:stato:legge:1948-12-29;1522~art1 · fonte del testo