Sono autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari 1948-49 e successivi indicati nelle singole leggi speciali, le seguenti spese in relazione agli oneri derivanti dall'esecuzione di opere a pagamento differito:

  • 1)L. 200.000.000 per annualita' da corrispondere a istituti di case popolari, a cooperative di produzione e lavoro, a consorzi di proprietari ed altri enti riconosciuti idonei, per lavori di competenza dello Stato da eseguirsi in concessione, al fine di provvedere a norma del punto 2° dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, a riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni di fabbricati destinati a ricovero dei rimasti senza tetto in dipendenza di eventi bellici;
  • 2)L. 33.000.000 per la concessione, ai sensi del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, punti 2 e 3 dell'art. 16:
  • a)di contributi nel pagamento delle annualita' di ammortamento di mutui ipotecari consentiti ai proprietari che provvedono direttamente alle costruzioni e riparazioni indifferibili ed urgenti dei propri fabbricati distrutti o danneggiati da eventi bellici per dare alloggio ai rimasti senza tetto in dipendenza di eventi bellici;
  • b)di contributi in sessanta semestralita' da pagarsi direttamente a favore dei proprietari che provvedono con propri mezzi alle riparazioni e ricostruzioni dei loro fabbricati per lo scopo di cui alla lettera a).

Testo vigente dal 31 ottobre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-10-30;1265~art8 · fonte del testo