Per l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, e 2 gennaio 1952, n. 10, il Ministro del tesoro con propri decreti e su proposte del Ministro dei lavori pubblici, e' autorizzato ad apportare variazioni compensative tra i relativi stanziamenti, ammontanti per l'esercizio finanziario 1953-54 a lire 8.000.000.000. Il fondo globale di lire 4.000.000.000 inscritto al capitolo n. 239 dell'annesso stato di previsione in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, concernente la concessione di contributi per la costruzione di nuove chiese, sara', con decreti del Ministro del tesoro, ripartito fra le voci di bilancio su cui dovranno gravare le spese per i programmi da realizzare.

Testo vigente dal 31 ottobre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-10-31;806~art7 · fonte del testo